Retribuzione dei quadri superiori di imprese e istituti della Confederazione: rapporto sull’esercizio 2025
Berna, 19.06.2026 — Nel rapporto sulla retribuzione dei quadri il Consiglio federale informa annualmente in merito alla retribuzione e ad altre condizioni contrattuali dei quadri superiori e degli organi direttivi di imprese e istituti vicini alla Confederazione. Nella seduta del 19 giugno 2026 l’Esecutivo ha approvato il rapporto sull’esercizio 2025.
Conformemente all’articolo 6a della legge sul personale federale e all’ordinanza sulla retribuzione dei quadri, ogni anno le imprese e gli istituti vicini alla Confederazione presentano un rapporto dettagliato sulle principali condizioni di impiego dei membri della direzione e dell’organo direttivo superiore (consiglio di amministrazione e consiglio d’istituto).
Le imprese e gli istituti vicini alla Confederazione sono aggregati ciascuno a un dipartimento preposto all’esercizio della vigilanza. I dipartimenti raccolgono i dati per il rapporto sulla retribuzione dei quadri presso le imprese e gli istituti del loro ambito di competenza. L’Ufficio federale del personale redige i rapporti all’attenzione del Consiglio federale e della Delegazione delle finanze delle Camere federali.
Il rapporto sulla retribuzione dei quadri contiene indicazioni su stipendi lordi, onorari, provvigioni e prestazioni accessorie nonché sulla rappresentanza delle lingue nazionali e di genere all’interno degli organi direttivi superiori. A titolo di paragone figurano anche i dati dell’anno precedente.
Nel 2025 tutte le imprese e gli istituti hanno rispettato i limiti massimi fissati. In tutte le imprese e gli istituti vicini alla Confederazione, le prestazioni accessorie a favore dei membri della direzione non possono superare il 10 per cento della componente fissa dello stipendio. Tutte le imprese e gli istituti vicini alla Confederazione si attestano al di sotto di tale soglia. Per quanto riguarda le società anonime della Confederazione, la componente variabile dello stipendio della direzione non può superare il 50 per cento della componente fissa. Questa disposizione è rispettata da tutte le società anonime.
Allegato
Per ulteriori informazioni sui dipartimenti:
Dipartimento federale dell’interno DFI
Emmanuelle Brossin Ciurea, portavoce DFI, tel. +41 58 467 40 66, emmanuelle.brossinciurea@gs-edi.admin.ch
Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione, tel. +41 58 462 60 33, media@gs-efd.admin.ch
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Servizio di comunicazione DFGP, tel. +41 58 462 18 18, info@gs-ejpd.admin.ch
Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR
Comunicazione DEFR, tel. +41 58 462 20 07, info@gs-wbf.admin.ch
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Comunicazione DATEC, tel. +41 58 462 55 11, info@gs-uvek.admin.ch
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS
Comunicazione DDPS, tel. +41 58 464 50 58, kommunikation@gs-vbs.admin.ch
